
Bonus Ricerca e Sviluppo – Legge di Stabilità 2017
FINALITÀ
Il DM 27 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio) regolamenta il Bonus Ricerca e Sviluppo, ossia il credito
d’imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (comma 35, articolo unico, legge 190/2014) in sostituzione di quello
previsto dal decreto Destinazione Italia. Con la nuova Legge di Bilancio 2017, il bonus è stato prorogato di un altro
anno, fino al 31 dicembre 2020 ed è stato aumentato al 50%.
BENEFICIARI
Possono beneficiare del Bonus Ricerca e Sviluppo le imprese che effettuano investimenti nei periodi di imposta in corso al 31
dicembre 2014 e al 31 dicembre 2020.
Spesa complessiva per le attività: almeno 30.000 euro
Tetto massimo annuale: 20 milioni per beneficiario
Il credito d’imposta può essere fruito solo in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui
sono stati sostenuti i costi per le attività in ricerca e sviluppo e a condizione che la suddetta spesa sia di tipo incrementale,
e cioè che ecceda la media degli stessi investimenti effettuati dall’impresa nel periodo d’imposta 2012-2014.
Per le nuove imprese che hanno aperto l’attività da meno di 3 anni, il calcolo della media degli investimenti in attività di
ricerca e sviluppo, ai fini di riconoscimento del bonus fiscale, è quella relativa alle spese effettuate a partire dal periodo di
imposta in cui sono state costituite.
Le spese ammesse nel bonus ricerca e sviluppo 2017, sono i costi sostenuti dall’impresa, direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, quali:
a) Costi del personale altamente qualificato e non impiegato in attività di ricerca e sviluppo: tale spesa rientra nel
bonus, se il personale è in possesso di un titolo di dottore di ricerca, di una laurea magistrale in discipline di ambito
tecnico o scientifico, o iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, e sia assunto come
dipendente dell’impresa in qualità di impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo o come collaboratore, compresi
professionisti e artisti impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, a patto però che la propria attività, venga svolta
all’interno dell’impresa stessa. In tali spese, sono compresi anche: retribuzione lorda e contributi obbligatori.
b) Quote di ammortamento spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio: costo
unitario non inferiore a 2 mila euro IVA inclusa. Per fruire dell’ammissibilità delle quote nel bonus, tali beni devono
essere di proprietà dell’impresa o utilizzate dalla stessa, oppure, se acquisiti tramite locazione finanziaria vanno
inseriti anche i canoni di affitto nel limite dell’importo deducibile, se invece la locazione non è finanziaria, si tiene
conto del costo storico riportato nel contratto o dichiarato dal locatore.
c) Spese sostenute per stipulare contratti di ricerca con le università, enti di ricerca o organismi equiparati, con le altre imprese e star-up innovative, differenti da quelle controllate dall’impresa. I contratti di ricerca extra muros, per essere ammessi al beneficio, devono essere stipulati con imprese italiane o residenti in uno Stato Ue, o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo.
d) Spese per acquisire competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche se esterna.
Inoltre, sono spese ammissibili, ma solo per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, i costi sostenuti per la certificazione contabile, nel limite di 5mila euro.
L’aliquota applicata è del 50% varrà per tutte le spese R&S.
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